Segnalazioni

PROCEDURA PER SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA'  (cd.Whistleblowing)
 
Il whistleblowing è uno strumento attraverso il quale i dipendenti e i collaboratori possono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza.

La piattaforma per effettuare le segnalazioni con la nuova modalità on line è raggiungibile all’indirizzo:


https://comunediquintoditreviso.whistleblowing.it/

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L’istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, noto con il termine di “whistleblowing”, è previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, introdotto dall’art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 e modificato dalla Legge 30/11/2017, n. 179 recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (pubblicata nella Gazz. Uff. 14/12/2017, n. 291).
 
L’attività del segnalante (c.d. “whistleblower”) nelle intenzioni del legislatore, non deve essere considerata in senso negativo, assimilabile ad un comportamento come la delazione, ma come un’espressione di senso civico, destinato ad eliminare ogni forma possibile di “malpractice” ed orientato attivamente all’eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all’interno dell’Ente, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della funzione amministrativa (art. 97 Cost.) e nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione.

Il whistleblowing non deve riguardare pertanto le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
Oltre a definire gli aspetti procedurali si intende adottare un sistema di precauzioni idonee a tutelare il segnalante (c.d. “whistleblower”), in ottemperanza alle linee guida ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, garantendone l’anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il ricorso all’istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse, in osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 179/2017.
In tale ottica, lo scopo prioritario della procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuto, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le adeguate forme di tutela fornitegli dalla normativa vigente.
Si precisa infine che l’art. 54-bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici e presuppone l’identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere comunque mantenuto riservato. Pertanto la presente procedura non disciplina le modalità di trattazione e gestione di altre tipologie di segnalazioni quali quelle provenienti da cittadini o imprese, ovvero le segnalazioni anonime.

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Descrizione
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