Interventi straordinari e di emergenza

 

Art. 42

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Descrizione
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (133.92 KB)
Inserita il 31/05/2022
Modificata il 31/05/2022
DECRETO DEL SINDACO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID- 19 (386.71 KB)
Inserita il 31/05/2021
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DECRETO DEL SINDACO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID- 19 (236.91 KB)
Inserita il 31/05/2021
Modificata il 31/05/2021
DECRETO DEL SINDACO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID- 19 (238.57 KB)
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Modificata il 31/05/2021
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