Altri contenuti - Accesso civico e documentale

Fonti normative
Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.
Regolamento Comunale per l’Accesso Civico e Documentale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2018)
 
Cos'è l'accesso civico?
E' il diritto di chiunque:
  • di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati (ACCESSO CIVICO SEMPLICE);
  • di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO).
 
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
Se la richiesta riguarda informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
 
al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.)
 
modulo per la richiesta di accesso civico semplice al R.P.C.T. formato doc
modulo per la richiesta di accesso civico semplice al R.P.C.T. formato pdf
 
 
Se la richiesta riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione
 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Quinto di Treviso
 
modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato formato doc
modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato formato pdf
 
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:
  1. Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Quinto di Treviso – Piazza Roma 2”, unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo,
oppure
  1. Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it oppure all’indirizzo di PEC dell’ente   comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it,
oppure
  1. Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti
Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.
 
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
 
 
Presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:
  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione e comunque fino ad un massimo di 10 gg;
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
 
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
 
1.  Accoglimento
  • l'Ufficio competente trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti;
  • se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, l'Ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;
2.  Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
  • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
 
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
  • l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.
 
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
  • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
    • dell'Amministrazione;
    • in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
 
Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
  • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale:
    • avverso la decisione dell'Amministrazione;
    • e in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

Cos'è l'accesso documentale
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata:

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
 
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui soggetti controinteressati, il responsabile del procedimento è tenuto a dare agli stessi comunicazione dell’istanza di accesso mediante invio di copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare, con gli stessi mezzi, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine il Comune, accertata la ricezione della comunicazione, provvede alla richiesta.




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione
REGISTRO ACCESSO CIVICO I E II SEMESTRE 2023 (90.75 KB)
Inserita il 23/01/2024
Modificata il 23/01/2024
REGISTRO ACCESSO CIVICO I SEMESTRE 2023 (86.21 KB)
Inserita il 28/06/2023
Modificata il 28/06/2023
REGISTRO ACCESSO CIVICO II SEMESTRE 2022 (83.11 KB)
Inserita il 25/01/2023
Modificata il 25/01/2023
REGISTRO ACCESSO CIVICO I SEMESTRE 2022 (34.55 KB)
Inserita il 18/01/2023
Modificata il 18/01/2023
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI II SEMESTRE 2021 (204.75 KB)
Inserita il 31/05/2022
Modificata il 31/05/2022
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI I SEMESTRE 2021 (228.3 KB)
Inserita il 29/09/2021
Modificata il 29/09/2021
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI II SEMESTRE 2020 (495.94 KB)
Inserita il 19/02/2021
Modificata il 19/02/2021
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI I SEMESTRE 2020 (441.61 KB)
Inserita il 30/07/2020
Modificata il 30/07/2020
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI II SEMESTRE 2019 (178.85 KB)
Inserita il 31/01/2020
Modificata il 31/01/2020
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI I SEMESTRE 2019 (217.06 KB)
Inserita il 28/08/2019
Modificata il 28/08/2019
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