Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco

La legge-quadro in materia di incendi boschivi (L. 21/11/2000, n. 353) prevede, ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, che gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Detto piano deve essere aggiornato annualmente, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 353/2000.
IL RUOLO DEL COMUNE
L’art. 10, comma 2 della L. 353/2000 prevede che i comuni provvedano a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquiennio.
La procedura prevede:
Adozione degli elaborati:
pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni, per eventuali osservazioni;
Valutazione delle osservazioni pervenute ed approvazione degli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni nei successivi 60 giorni;La revisione annuale del Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, è effettuata con le stesse modalità sopra indicate, entro 90 giorni dalla revisione del Piano Regionale Antincendi Boschivi.
Il Catasto è composto da:
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